Sull'art.18

L'art. 18, presente nello Satuto dei Lavoratori, ha 32 anni: dire che le sua logica è superata sembra una questione ridicola. L'art. 18 era vecchio ed inutile nel 1970 figuriamoci oggi che il mercato del lavoro è completamente cambiato.

L'art. 18, però, non è sbagliato in quella parte che prevede l'equo indennizzo da parte del giudice che ha verificato l'ingiusto licenziamento. L'assurdità totale è legata al reintegro. Se un lavoratore viene licenziato ingiustamente cova dentro di se una tale rabbia e un tale odio che mai vorrebbe tornare sul posto del lavoro, ma solo vendicarsi di chi si è reso responsabile di tale azione ingiusta. Il pensiero del governo va in questa direzione. L'azione del governo no, perché non ha proposto una modifica dell'articolo 18 (per La-politica.net auspicabile), ma la sospansione di tale articolo in determinate circostanze e per un periodo limitato.

L'art. 18 esiste da trentadue anni, si è fatto uno sciopero generale per un disegno di legge che verrebbe applicato per due anni. Ridicolo, Ridicolo!!! I sindacati se continuano su queste posizioni dogmatiche e religiose vanno fermati con tutti i mezzi che le regole democratiche consentono. La-politica.net auspica una riforma del sindacato stesso: riconoscimento dei sindacati come società (oggi i sindacati sono società non riconosciute e quindi non applicano l'art.18), chiarezza e conoscenza pubblica dei bilanci, riformulazione dell'iscrizione ai sindacati (ingiusto trattenere in busta paga l'iscrizione al sindacato), limitazione degli scioperi legati ai pubblici servizi. A questa bisogna associare la riforma del codice civile in materia di lavoro ad esempio va cancellata l'ultima parte dell'articolo 2119.

Per avere un mercato del lavoro competitivo dove tutti possono facilmente trovare lavoro bisogna impedire che un azienda fallisca a causa dei costi fissi che un lavoratore comporta. Un azienda che rimane viva è un azienda che in futuro potrà assumere di nuovo. Nella giusta causa per un licenziamento devono entrare anche le ragioni di bilancio di un'azienda, ma per far questo, però, bisogna creare degli ammortizzatori sociali molto forti. Per creare ammortizzatori sociali serve che lo Stato abbia molti soldi, per avere molti soldi bisogna aumentare lo sviluppo, incentivando enormemente le aziende anche nei licenziamenti.

Chiunque può essere d'accordo sul fatto che l'ideale sia una società dove tutti lavorano: questa società esiste è l'Olanda dove la disoccupazione è al 2% (in Italia è al 9%). In Olanda vi è un'enorme flessibilità legata ad ottimi ammortizzatori. Il nostro modello non devono essere gli Stati Uniti, lontani dalle nostre "millenarie" abitudini, ma l'Olanda.

 

Dallo Statuto dei Lavoratori (1970)

Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

Dal Codice Civile

2119. Recesso per giusta causa. — Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (1). Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente [2244]. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore [2221] o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda [l.f. 194].

 

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