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Lodo Tardivo Proteggere il Presidente del Consiglio dall'azione ambiguamente tempestiva dei magistrati che lo stanno giudicando nel procedimento SME è non solo dovere della maggioranza di governo, ma un diritto verso le "sacre" elezioni politiche del maggio 2001. La sospensione dei procedimenti penali per le più alte cariche dello Stato è una norma ovvia per qualsiasi democrazia, in quanto la rappresentanza elettorale detiene il valore etico della giustizia. Nella scelta elettorale si determina la guida politico amministrativa dello Stato. Tale scelta è insindacabile e nessuno può, senza documentazioni che provino o brogli elettorali o violenze coatte verso gli elettori, o situazioni di voto di scambio, metterla in discussione. Questo ha ancora più importanza in un contesto di legge elettorale maggioritaria, infatti solo dal 1996 è così forte l'indicazione del futuro premier nelle coalizioni. La protezione dal giudizio, non dall'indagine, dell'ordine giudiziario è, quindi, il più efficace strumento di riequilibro dei poteri dello Stato dopo che dal 1989 si è creato in Italia il cancro dell'abuso giudiziario. Il problema è rappresentato dal fatto che tale provvedimento arriva dopo altre leggi, che definire tampone è poco. La legge Cirami, che in se rappresenta un diritto ed una tutela importante per l'indagato, è stata un cerotto in una profonda ferita. La ferita che dal 1989 si è allargata in modo spropositato aveva bisogna di vari punti di sutura, aveva bisogno di un forte e potente lodo, che proteggesse i rappresentati del popolo dal giudizio giudiziario e consentisse, però, la circolazione d'aria, cioè la possibilità di indagine. Non comprendiamo, fino in fondo, i motivi che spinsero l'attuale maggioranza a non recepire tale provvedimento, quando il lodo Maccanico fu presentato in Parlamento dal centrosinistra, nell'estate 2002, mentre si discuteva della legge Cirami. Probabilmente la legge Cirami aveva il duplice scopo di fermare il processo imi-sir e, contemporaneamente, di dimostrane da parte di altri magistrati (Cassazione) la sua natura meramente politica. Ciò non avvenne, perché come tutti gli ordini professionali (a questo i magistrati hanno ridotto la loro funzione) i giudici sono tra di loro solidali e compatti. Vi fu, quindi, un errore di valutazione e di diagnosi, si curò un cancro con l'aspirina. A questo grave errore si cerca oggi di porre rimedio, ma ciò apre il fianco a più insistenti critiche e regge il gioco ad una opposizione sconclusionata e disunita, che in alcune sue minoritarie parti arriva a denunciare il premier per attentato alla costituzione. A costoro rispondiamo citando due articoli della stessa nostra amata legge: Art 68 I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. ART 98 Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero |
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