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LA
LEGGE SUL CONFLITTO D'INTERESSE
Non
si comprende il motivo di tanto scandalo: bisognava risovere un problema
e lo si sta risolvendo per tutti i cittadini italiani che si possono trovare
in una situazione di contrasto tra attività economica svolta e
carica pubblica. La legge è uguale per tutti, non si possono fare
leggi che riguardano solo un cittadino. Berlusconi è un uomo: passerà...
P.S.
in nero le parti più importanti
Camera
dei Deputati
PROGETTO
DI LEGGE - N. 1707
Norme
in materia di risoluzione dei conflitti di interessi Presentato il 4 ottobre
2001
Art.
1. (Ambito soggettivo di applicazione).
1.
Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di governo
si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice
Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari di governo
di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché i presidenti
delle regioni, delle province e i sindaci delle città metropolitane.
Art.
2. (Incompatibilità).
1.
I titolari delle cariche
di governo, nel corso del loro mandato, non
possono: a) ricoprire cariche o uffici
pubblici diversi da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti
alle medesime funzioni; b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni
comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; c) ricoprire
cariche che non siano puramente onorifiche o uffici o altre funzioni comunque
denominate in società aventi fini di lucro; d) esercitare attività imprenditoriali;
e) esercitare attività professionali in materie
connesse con la funzione svolta o svolgere incarichi di consulenza o arbitrali,
di qualunque natura, anche se gratuiti, a favore di soggetti pubblici
o privati; f) esercitare qualsiasi impiego pubblico;
g) esercitare qualsiasi impiego privato.
2. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 1 non si applica ai
sindaci delle città metropolitane. 3. Non costituisce motivo di incompatibilità
l'insegnamento non di ruolo di livello universitario e post universitario.
4. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere da a) ad e) del comma
1 decadono dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo
1 e comunque dall'effettiva assunzione; da essi non può derivare, per
tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione
o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui alle lettere da c)
a g) dello stesso comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga
posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime
norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva
assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche
di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in
posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla
posizione professionale e alla progressione di carriera. 6. Le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano nei confronti dei presidenti
delle giunte regionali, fino alla data di entrata in vigore della rispettiva
legge regionale di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione.
Art.
3. (Obbligo di astensione).
1.
I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni,
si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici. 2. Essi
devono astenersi da ogni atto, anche adottato collegialmente, in cui sia
ravvisabile un conflitto rilevante di interessi. 3. Il conflitto di interessi
si considera tale quando l'atto abbia un'incidenza specifica sull'assetto
patrimoniale del titolare, del coniuge e dei parenti entro il secondo
grado, salvo che il provvedimento stesso riguardi la generalità ovvero
intere categorie di cittadini.
Art.
4. (Comunicazioni degli interessati).
1.
Entro quaranta giorni dall'assunzione della carica di governo, gli interessati
comunicano all'Autorità di garanzia di cui all'articolo 5 di quali cariche
o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 sono titolari; trasmettono
altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano
o siano stati titolari nei tre mesi precedenti. Essi devono effettuare
analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza
forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata. 2. L'Autorità
di garanzia entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini
di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le comunicazioni
di cui al comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere
o incomplete, comunica la violazione rispettivamente ai Presidenti delle
Camere e dei consigli regionali, provinciali e comunali.
Art.
5. (Autorità di garanzia).
1.
E' istituita l'Autorità di garanzia, di seguito
denominata "Autorità", con funzioni di vigilanza sulla correttezza degli
atti adottati dai titolari di cariche di governo. 2. L'Autorità
è organo collegiale costituito dal Presidente e da due componenti, nominati
di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione,
professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e
personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta
professionalità. 3. I componenti dell'Autorità, che sono nominati per
cinque anni con incarico rinnovabile, non possono esercitare attività
professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati
e non possono, nell'anno successivo alla cessazione dell'incarico, assumere
cariche pubbliche aventi attinenza con le competenze dell'Autorità. 4.
L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione. 5. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni
essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio
funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato. Il bilancio preventivo della gestione e il rendiconto, soggetto
al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità sono determinate nei
modi e nei termini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
Art.
6. (Funzioni generali dell'Autorità).
1.
E' affidato all'Autorità il compito di accertare se nello svolgimento
delle funzioni pubbliche da parte dei titolari di cariche di governo siano
adottati atti volti a favorire l'interesse proprio in contrasto con l'interesse
pubblico. 2. L'Autorità procede d'ufficio alle verifiche di competenza;
a tale fine corrisponde con gli organi delle amministrazioni, collabora
con gli stessi e acquisisce le informazioni necessarie per l'espletamento
dei compiti indicati nel comma 1, senza che le si possano opporre vincoli
di riservatezza su informazioni o documenti amministrativi. 3.
L'Autorità può adottare determinazioni generali concernenti: a) misure
atte a individuare e risolvere situazioni di conflitto di interesse; b)
misure intese a rendere noti i casi in cui è praticata l'astensione di
cui all'articolo 3, comma 2. 4. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità
di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove
previa diffida nei casi di inosservanza: a) la rimozione o
la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'amministrazione
competente, di quella vigilante dell'ente o dell'impresa; b) la sospensione
del rapporto di impiego pubblico o privato; c) la sospensione dall'iscrizione
in albi e registri professionali, che deve essere comunicata agli ordini
professionali per gli atti di loro competenza. 5. Sono fatte salve in
ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle
normative vigenti. 6. A richiesta del Governo l'Autorità esprime pareri
sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti
normativi.
Art.
7. (Vigilanza sui provvedimenti dei titolari di cariche di governo).
1.
L'Autorità individua e segnala le situazioni di rilevante conflitto di
interesse, indicando le soluzioni atte a risolverlo, in modo da assicurare
il perseguimento dell'interesse pubblico. L'Autorità
riferisce al Parlamento con propria comunicazione motivata diretta ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
quando dalla esecuzione o dalla attuazione di atti o deliberazioni possano
derivare, in danno del pubblico interesse, trattamenti privilegiati o
agevolati di specifici interessi privati, facenti capo a persone titolari
di cariche di governo, ovvero del coniuge o dei parenti entro il secondo
grado. E' fatto salvo l'obbligo di denunzia alla
competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
2. Con la segnalazione è formulato un parere sulle misure idonee a porre
rimedio tempestivo alle conseguenze di cui al comma 1 e ad evitare che
casi analoghi possano ripetersi.
Art.
8. (Relazione annuale).
1.
L'Autorità presenta al Governo e al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni
anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
Art.
9. (Ufficio dell'Autorità).
1.
L'Autorità si avvale, in sede di prima applicazione della presente legge,
di un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici
unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla nomina
dei componenti dell'Autorità. 2. L'ufficio è coordinato da un segretario
generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o
avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione
di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.
3. I soggetti di cui al comma 1 conservano lo stato giuridico ed il trattamento
economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di questa
ultima. Agli stessi è corrisposto comunque, a carico dell'Autorità, il
trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza
del Consiglio dei ministri. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere
al segretario generale. 4. L'Autorità si avvale altresì di un contingente
di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore
a cinque unità. 5. Gli atti che regolano il trattamento giuridico ed economico
del personale sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia
e delle finanze. 6. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo
è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di appartenenza.
Art.
10. (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 3.500 milioni, a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

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