Caselli e la Costituzione

Nella violenta discussione politica intorno alla giustizia si è inserito il Procuratore Generale di Torino, Giancarlo Caselli. Il Pg in una accesa polemica con alcuni parlamentari di Forza Italia, che ne chiedono l'allontanamento dall'amministrazione giudiziaria, ha dichiarato che "...la magistratura deve farsi garante della Costituzione"

No!!! La Costituzione non lo prevede.

E' paradossale che Caselli desideri farsi garante della Costituzione quando evidentemente non ne conosce gli articoli, il contenuto ed il valore complessivo.

La magistratura non è garante della legge, ma soggetta ad essa (art. 101). Gli unici garanti della Costituzione sono in primis il Capo dello Stato, in seguito il Parlamento ed, infine, la Corte Costituzionale.

In realtà un'attenta lettura della Costituzione induce a ritenere che il primo garante della Costituzione sia il Parlamento ed a seguire il Capo dello Stato, in quanto quest'ultimo è emanazione delle Camere stesse.

La Corte Costituzionale, inoltre, sebbene i suoi membri per un terzo vengono eletti da magistrati, non rappresenta affatto la magistratura.

La correttezza di tale interpretazione è anche avallata dalla composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, che è presieduto dal Capo dello Stato, e dai compiti individuati dall'art. 105 della Costituzione. Tale composizione e tali compiti non includono pretese di garanzia nei confronti della Costituzione.

La Costituzione, contrariamente a quanto sostiene Caselli, afferma, unitamente all'autonomia ed all'indipendenza dei giudici, la subordinazione della magistratura non solo al Parlamento, ma anche al Governo. L'art. 107 recita che "Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare". Nella carta costituzionale non vi è un articolo simile che inverte tale facoltà donando alla magistratura il compito di valutare l'azione del potere politico.

Tutt'altro, secondo un contenuto complessivo, la Costituzione non consente ai giudici come ai funzionari pubblici (Forze dell'Ordine e impiegati della pubblica amministrazione) di interferire, giudicare e criticare il comportamento del potere legislativo.

La parte finale dell'Art. 98 è chiarissima "Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero"

Vi è una sola possibilità per queste figure di giudicare il potere legislativo: il voto, che, infatti, è segreto.

Giancarlo Caselli ed una parte importante della magistratura ha ribaltato la Costituzione, ha letto solo gli articoli che a loro piacevano, trascurando quelli che stabiliscono chiari principi d'equilibrio e subordinazione.

Caselli and co. commettono un errore grave ad appropriarsi dell'art. 3 e dell'art. 21 della carta costituzionale, in quanto non li riguarda pienamente. Infatti, i giudici e le altre figure succitate, avendo parti della Costituzione a loro riservate, il Titolo IV e la Sezione II del Titolo III, non sono cittadini come gli altri, ma hanno una maggiore responsabilità, quella cioè di privare il cittadino stesso della sua essenza naturale all'essere libero.

Per questa ragione, mentre esercitano tali funzioni, non possono esprimere valutazioni politiche, parteggiare per una parte politica, indire scioperi, contestare le leggi promulgate ed in fieri.

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